L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità rappresenta un punto imprescindibile delle azioni messe a punto dalle Istituzioni per permettere a questi “bambini speciali” di poter godere di situazioni che consentano la crescita, lo sviluppo e il miglioramento della propria condizione individuale e sociale.
La prima legge che trattò questo delicato tema fu la 517/77, poi la legge 104/92 che all’art. 13 prevede l’assegnazione di docenti specializzati per le attività di sostegno, e non per ultimo il Decreto inclusione, D. lgs.66/17 e successive modifiche introdotte dal D.lgs. 96/19 che hanno rafforzato sempre più tale principio. Mentre in passato si parlava di integrazione scolastica, vista come strategia didattica per la partecipazione e il coinvolgimento delle persone con disabilità, oggi si parla di inclusione, finalizzata alla partecipazione e al coinvolgimento di tutto il gruppo classe; l’obiettivo si è così spostato dal singolo all’insieme, e a riprova di ciò il fatto che l’insegnante di sostegno non viene più assegnato al singolo, ma alla classe così da sostenere l’intero gruppo. Per raggiungere questo risultato bisogna, però seguire un iter burocratico specifico e produrre alla scuola idonea documentazione: per prima cosa il pediatra trasmette all’Inps una richiesta telematica in modo che successivamente i genitori possano prenotare la visita o attraverso il portale Inps, o usufruendo dei servizi di patronati o Caf. L’Inps inoltra le domande alle Asl e, su appuntamento un’apposita commissione sottoporrà a visita il bambino. Il diritto al docente di sostegno, infatti, è assicurato solamente in presenza di “Certificazione di disabilità” ex art. 3 della legge 104, poiché la certificazione di invalidità civile di cui alla legge 102/2009 da sola non dà accesso a tale diritto. Dopo aver ottenuto il verbale e la certificazione della commissione 104, si stilerà la “Diagnosi funzionale”, che definisce le principali caratteristiche del funzionamento dell’alunno, ad opera di un’unità multidisciplinare composta da un medico specialista, un neuropsichiatra infantile, un terapista e l’assistente sociale. Come terzo passo, l’unità multidisciplinare e i docenti redigeranno il “Profilo dinamico funzionale” che effettua la descrizione funzionale e l’analisi dello sviluppo dal bambino sulla base di alcuni parametri; questo documento viene redatto nei primi mesi di scuola e all’inizio di ogni nuovo ciclo scolastico. Espletata questa fase l’Istituto potrà richiedere l’assegnazione dell’insegnante di sostegno che sarà accolto dalla “Funzione Strumentale per l’inclusione”.
Documento centrale, inoltre, è il PEI, ovvero il Piano Educativo individualizzato, stilato dal consiglio di classe, all’interno del quale, oltre a valorizzarsi il dialogo costante tra famiglia, scuola e figure socio sanitarie specifiche, sono individuate le strategie, gli obiettivi e gli strumenti utili a soddisfare le esigenze dell’alunno, tenuto conto del punto di partenza e del risultato che si dovrebbe raggiungere nel lungo periodo. Nel caso di necessità, la famiglia può richiedere ai servizi sociali la figura dell’educatore professionale, la cui assegnazione avviene ad opera del Comune di residenza. Il costante dialogo tra tutte le figure coinvolte in questo processo di integrazione, è assicurato dai Gruppi per l’inclusione scolastica, cosiddetti GLH, gruppi di lavoro per l’Handicap, distinti, in base al livello in cui operano, in GLHO, gruppo di lavoro per l’handicap operativo, avente tra le sue funzioni quella di redigere ed aggiornare il PEI e a cui prende parte la stessa famiglia dell’alunno, e il GLHI ovvero gruppo operativo per l’handicap di Istituto, con funzioni prettamente organizzative.
BIBLIOGRAFIA:
- Lascialfari, Certificazione di disabilità: il compito resta all’Inps, da Il Sole 24 ore del 5 marzo 2021.
https://www.ilsole24ore.com/art/certificazione-disabilita-compito-resta-all-inps-ADH0NEOB
https://asnor.it/it-schede-480-inclusione_scolastica_normativa
https://www.universoscuola.it/glho-scuola-cos-e-composizione-convocazione-verbale.htm
https://asnor.it/it-schede-60-il_pei_lo_strumento_per_una_didattica_inclusiva
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96
Legge 3 agosto 2009, n. 102