Il matrimonio, che avvenga esso con celebrazione concordataria (ovvero religioso con effetti civili) o civile, può essere inteso sia come atto giuridico che come rapporto giuridico. Nella prima accezione è un negozio giuridico solenne, bilaterale e familiare, perfezionato con la dimostrazione della volontà dei nubendi; infatti così la definizione del diritto romano attribuita a Modestino: “nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio”; questo proprio per sottolineare che con tale atto un uomo ed una donna assumono l’impegno di stabile convivenza e di aiuto reciproco nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge. Nell’altra accezione di rapporto, invece, si riferisce all’insieme dei diritti e dei doveri che nascono e che sottendono a tale situazione.
Oltre all’art. 29 della nostra Costituzione, che sancisce che il matrimonio è il fondamento della famiglia, tale istituto è regolato dagli artt. 79 ss. del codice civile, i quali hanno subito sostanziali modifiche a seguito del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Infatti, a seguito di tale riforma, il titolo riguardante lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi è stato ampiamente innovato e molti articoli riguardanti i provvedimenti riguardo ai figli sono stati abrogati. L’ art. 155 cc. così come modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“, prima, e Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 relativo alla riforma della filiazione, poi, è diventato norma di rinvio alle disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
Nell’art. 337 ter cc., che è intitolato “Provvedimenti riguardo ai figli”, e negli articoli che seguono, sono condensati importanti principi che ne sanciscono i diritti e regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale in seguito a separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. In sintesi:
- il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti con i parenti di ciascuno.
- la riforma è improntata al criterio della bigenitorialità quale elemento essenziale per la corretta formazione dei figli. Il criterio dell’affidamento esclusivo, infatti, è esercitato in maniera solamente residuale.
- I genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle personali aspirazioni. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
- Il mantenimento dei figli avviene secondo il criterio della proporzionalità al proprio reddito, mediante la corresponsione di un assegno periodico considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- Per quanto concerne l’assegnazione della casa familiare, dovrà tenersi conto dell’interesse dei figli, ma il diritto di godimento cessa , su ricorso dell’altro coniuge, qualora l’assegnatario non vi abiti, contragga un nuovo matrimonio o conviva more uxorio.
Inoltre, importanti ed ulteriori criteri guida si rinvengono nel documento che L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha realizzato nel settembre del 2018, ovvero la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, ispirandosi alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e partendo dalla centralità del ruolo della famiglia riconosciuto dalla nostra Costituzione agli articoli 29, 30 e 31; questa, vuole essere una guida fornita ai genitori, invitati a non coinvolgere i figli nella crisi matrimoniale. Sulla Carta sono enucleate dieci regole da seguire in caso di separazione: 1-I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti; 2- I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età; 3- I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori; 4- I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti; 5-I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti; 6- I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori; 7- I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori; 8- I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi; 9- I figli hanno il diritto di essere preservati
dalle questioni economiche; 10- I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano.
Tutto ciò per far in modo che i genitori sappiano dirimere la situazione tra loro in maniera sana e rispettosa per i propri ragazzi, senza perdere mai di vista la centralità del concetto di “figlio” e di “persona”.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA:
A.Fodra, La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, in Questione Giustizia del 23/10/2018, su https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-carta-dei-diritti-dei-figli-nella-separazione-dei-genitori_23-10-2018.php
Perlingieri, Istituzioni di diritto civile, Ed. Scientifiche Italiane, 2017, 993 ss.
A.Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, 2005, 342 ss.
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-v/art155.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-ii/
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-ii/art337quater.html
https://www.altalex.com/documents/news/2019/09/25/affidamento-e-mantenimento-figli-separazione
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/1753/carta_diritti_figli_2018-pdf.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/landing2/Libretto.pdf